La rinnovazione tacita del contratto di locazione, ai sensi dell’art. 1597 c.c., postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicchè, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell’immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo invece un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto.
Per il giudice di legittimità, pertanto, il semplice comportamento concludente, protratto anche per più anni, non è sufficiente a garantire la proroga del rapporto contrattuale occorrendo un rinnovo (non una semplice modificazione) delle precedenti condizioni contrattuali ovvero una manifestazione espressa (in forma scriitta) di segno contrario a quella di recesso.