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Contratto di Compravendita Aliud pro Alio Corte di Cassazione, Sez. II civile, n.10917 del 18.05.2011
16 Marzo 2012
Sentenza Cassazione n.3914 2012
17 Marzo 2012
Published by Carlo on 16 Marzo 2012
Categories
  • Risarcimento danni
  • Sentenze
Tags

    Cass. Civ. Sentenza n.5655/2009
    Nel panorama, ormai davvero ampio, della responsabilità professionale, la Corte di Cassazione si occupa, in questo caso, di un’ipotesi di responsabilità del geometra-progettista.
    La sentenza in commento chiarisce uno degli elementi che concorrono a definire il contenuto della complessa obbligazione che il geometra-progettista assume nei confronti del cliente.
    Il professionista incaricato di progettare e dirigere lavori di edificazione di un manufatto, è tenuto a verificare la natura del terreno sul quale deve eseguirsi la costruzione, nonché la capacità di resistenza dello stesso in relazione alle caratteristiche del manufatto da realizzare.
    La mancata o difettosa esecuzione di tale prestazione, pertanto, determina un’ipotesi di responsabilità professionale ed il conseguente obbligo di risarcire i danni che ne siano derivati.

    Questo è il principio di diritto desumibile dalla pronuncia dei Giudici di Piazza Cavour, la quale si innesta, come anticipato, nell‘opera giurisprudenziale di definizione del contenuto dell’obbligazione del professionista e, quindi, dell’area in cui è destinata ad operare la fattispecie di responsabilità professionale riferibile.
    La sentenza in commento richiama, al fine di giungere alla conclusione appena segnalata, il principio enunciato all’art. 2236 c.c., in base al quale, se la prestazione del professionista implica la soluzione i problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.
    Vale la pena sottolineare che il riferimento alla colpa grave assume una connotazione oggettiva e vale proprio a definire il contenuto dell’attività che il professionista assume l’obbligo di eseguire. Il concetto di colpa grave, in altri termini, vale a marcare un limite dell’obbligazione del professionista, destinato ad operare tutte le volte in cui le leges artis non consentono di chiarire in maniera inequivoca ciò che il professionista deve o non deve fare, e non a delineare una figura di debitore “a responsabilità limitata”.
    Nel caso del geometra progettista, avuto riguardo alle regole tecniche che disciplinano la sua attività, riguardate, in positivo, sotto la lente della diligenza-perizia e, in negativo, sotto la lente della colpa grave nei termini appena precisati, la “verifica della natura del terreno sul quale si sarebbe dovuta eseguire la edificazione, e la capacità di resistenza dello stesso in relazione alle caratteristiche del manufatto da realizzare”, è attività che rientra nei limiti dell’obbligazione del professionista, il cui inadempimento, pertanto, è fonte di responsabilità professionale
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