• Home
  • Contatti
  • Articoli
  • Presentazione Studio
  • Geo Localizzazione
Risoluzione del rapporto di lavoro: licenziamento per giustificato motivo oggettivo
19 Marzo 2012
Ultima Cassazione a Sezioni Unite sul Fermo Amministrativo
20 Marzo 2012
Published by Carlo on 19 Marzo 2012
Categories
  • Risarcimento danni
  • Sentenze
Tags

    Con la sentenza n. 25703 del 4 dicembre 2006 la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in tema di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento da parte del promittente venditore dell’obbligo di consegnare alla data del rogito i documenti relativi all’immobile promesso in vendita.
    Nella fattispecie, il promissario acquirente aveva adito in giudizio il promittente alienante, al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di recedere dal contratto preliminare stipulato con il convenuto, non avendo questi adempiuto all’ obbligo di consegnare, al momento della stipula dell’atto definitivo, i documenti di legittimazione nonchè il certificato di abitabilità e la concessione in sanatoria.
    Il Giudice di prime cure, in accoglimento della tesi promossa dal convenuto, rigettava l’istanza dell’attore ed emetteva sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., disponendo il trasferimento dell’immobile de quo.
    A seguito del gravame proposto dal promissario acquirente, la sentenza veniva riformata dalla Corte d’Appello.
    Il giudice di secondo grado ha, infatti, ritenuto che il comportamento tenuto dall’appellato, il quale, alla data del rogito, si presentava dinanzi al notaio senza avere provveduto ancora all’accatastamento dell’immobile e privo della documentazione relativa, (nello specifico del certificato di abitabilità e della concessione in sanatoria), non solo costituisse inadempimento alle obbligazioni assunte alla stipula del preliminare, ma che tale inadempienza fosse da giudicarsi “grave” ex art. 1453 c.c., e tale, quindi, da giustificare l’accoglimento della domanda di recesso.
    In tale ottica, il rinvio della stipula dell’atto definitivo richiesto dall’appellante, si giustifica con l’inadempimento dell’appellato, in forza del principio di cui all’art. 1460 c.c., per il quale “inadempimenti non est inademplendum”.

    Share
    0
    Carlo
    Carlo

    Related posts

    3 Aprile 2014

    La responsabilità professionale dell’avvocato


    Read more
    16 Gennaio 2014

    Avvocato esperto in sfratti


    Read more
    14 Gennaio 2014

    Ammissibilità o inammissibilità della prova testimoniale ex artt. 2722 e 2723 c.c.


    Read more

    Comments are closed.


    Lo Studio si trova a Torino, nella prestigiosa area della Crocetta, comodo ai mezzi.

    Informazioni Contatto

    Studio Legale Associato Bosso
    Corso Duca Degli Abruzzi, 55
    10129 Torino
    Tel. 011 5683634
    Mail. info@studiobosso.it
    P.IVA: 06034480019
    • Home
    • Contatti
    • Articoli
    • Presentazione Studio
    • Geo Localizzazione
    Media Service Italia
    Copyright © 2018 SEO Torino & Web Design by Media Service Italia. Hosted by Media Hosting Italia
        Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito acconsentirai l'utilizzo dei cookie.OkLeggi di più