• Home
  • Contatti
  • Tariffario
  • Articoli
  • Presentazione Studio
  • Geo Localizzazione
Il figlio maggiorenne può intervenire nel giudizio di separazione Cassazione Sent 4296/2012
20 Marzo 2012
Figli legittimi e figli naturali
21 Marzo 2012
Published by Carlo on 21 Marzo 2012
Categories
  • Sentenze
Tags

    Il contratto di prestazione professionale concluso tra cliente ed medico dentista si inquadra nelle prestazioni d’opera intellettuali di cui agli artt.2229 e segg. c.c. e, ove compatibili, trova la sua disciplina anche nelle norme di cui agli art. 2222 e segg. c.c.. Si tratta di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, dove l’obbligazione è adempiuta quando sia stata svolta l’attività necessaria in relazione alle singole circostanze del caso usando la dovuta diligenza. Tuttavia la giurisprudenza ha individuato delle differenze che connotano il contratto concluso con un medico dentista rispetto agli altri contratti di prestazione d’opera intellettuale. Infatti, nel contratto d’opera del dentista che preveda l’espletamento di un’attività definibile come routinaria, colui che si è obbligato a compiere l’opera non è più un’obbligazione di mezzi, diventando un’obbligazione di risultato.
    Il rapporto che intercorre tra il medico dentista ed il paziente è un contratto a prestazioni corrispettive disciplinato, come sopra detto, dal combinato disposto degli artt.2222, 2229 c.c., in forza dei quali il professionista si obbliga all’erogazione della prestazione sanitaria concordata con il cliente ed il cliente si obbliga al pagamento della parcella. Il medico dentista deve eseguire la prestazione oggetto del contratto tenendo un comportamento diligente. La diligenza del professionista è disciplinata dall’art.1176 c.2, c.c. che espressamente prevede che la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
    Ogni professionista, e dunque alche il dentista deve svolgere la propria attività non con la diligenza dell’uomo medio, ma con quella specifica della professione che esercita. Dall’identificazione del comportamento diligente del professionista si ricava, a contrariis, quello di comportamento negligente cui è collegata la colpa professionale che è fondamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
    L’art.2 L.409/85, dispone che se il medico dentista conclude con il paziente un contratto che ha per oggetto le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alla riabilitazione odontoiatrica, l’oobbligazione assunta dal dentista si inquadra come obbligazione di risultato in quanto non si richiede al dentista di prestare le cure nel modo migliore, ma di conseguire un determinato risultato ed il mancato raggiungimento dello stesso, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell’incarico. Si deve infatti considerare che il compito del medico dentista è quello di ripristinare lo stato di salute del cavo orale, migliorando contemporaneamente la validità psico-fisica dell’individuo, non solo per le molteplici funzioni in cui l’apparato stomatognatico è coinvolto, quali la masticazione, la deglutizione, la suzione, la fonazione, la percezione di gusti, la fisiognomia, ma anche perché diverse patologie ad insorgenza focale dei denti o del paradenzio possono interessare altre sedi e provocare gravi complicazioni sistemiche. Pertanto, il medico dentista è responsabile nei confronti del paziente tutte le volte in cui la prestazione non è eseguita con la necessaria diligenza, prudenza e perizia. E’ noto che il comportamento è colposo qualora l’evento si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La negligenza si concretizza nell’omissione, nella superficialità di quei doveri cui ciascun medico deve attenersi nell’espletamento della propria attività.
    Sussiste responsabilità contrattuale laddove il medico dentista tenga una condotta colposa (nelle formule sopra richiamate) tale da non rispettare le obbligazioni pattuite con il paziente, determinando altresì una presunzione di colpa dell’operatore il quale è tenuto al risarcimento del danno. La responsabilità extracontrattuale si fonda, invece, sull’obbligo di raggiungere un risultato prestabilito. Invero, il medico dentista risponde del fatto ingiusto, del neminem laedere ex art.2043, ovvero ex art.2041 c.c. in quanto il paziente ha subito una perdita patrimoniale per una prestazione medica rivelatasi inutile e dannosa.

    Share
    0
    Carlo
    Carlo

    Related posts

    14 Gennaio 2014

    Ammissibilità o inammissibilità della prova testimoniale ex artt. 2722 e 2723 c.c.


    Read more
    14 Ottobre 2013

    Corte di Cassazione – non responsabile il Pres del CDA per i danni ai lavoratori


    Read more
    9 Ottobre 2013

    CONDOMINIO – RISARCIMENTO DANNI PER RUMORI BAR


    Read more

    Comments are closed.


    Lo Studio si trova a Torino, nella prestigiosa area della Crocetta, comodo ai mezzi.

    Informazioni Contatto

    Studio Legale Associato Bosso
    Corso Duca Degli Abruzzi, 55
    10129 Torino
    Tel. 011 5683634
    Mail. info@studiobosso.it
    P.IVA: 06034480019
    • Home
    • Contatti
    • Tariffario
    • Articoli
    • Presentazione Studio
    • Geo Localizzazione
    Media Service Italia
    Copyright © 2018 SEO Torino & Web Design by Media Service Italia. Hosted by Media Hosting Italia
        Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito acconsentirai l'utilizzo dei cookie.OkLeggi di più