La Corte si è trovata alle prese con una srl che aveva ricevuto diversi avvisi di accertamento ai fini Irap e Iva relativamente agli anni 2001, 2002 e 2003 per omessa contabilizzazione dei ricavi, desunti anche dai risultati di indagini bancarie.
La Corte a tal proposito ha precisato che le presunzioni fondate sui movimenti sul conto corrente legittimano l’Ufficio a considerare come ricavi i versamenti e i prelevamenti a cui il contribuente non riesca a fornire adeguata giustificazione, con conseguente inversione dell’onere della prova.
Nella circostanza è quindi applicabile quanto disposto dall’articolo 32 del Dpr 600/1973 secondo cui «le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’ accertamento”.