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Suprema Corte di Cassazione Sentenza n. 4688/12
26 Marzo 2012
Contratto Estimatorio Art. 1556 c.c. Vendita dei Quotidiani Brevi Note
27 Marzo 2012
Published by Carlo on 27 Marzo 2012
Categories
  • Risarcimento danni
  • Sentenze
Tags

    Lo spedizioniere, che non concluda direttamente il contratto di trasporto e concluda in luogo di
    esso, senza autorizzazione o necessità, un altro contratto di spedizione, sostituendo così altri a sé
    nell’esecuzione del mandato, assume su di sé il rischio delle conseguenze dell’operato del sostituto, di cui
    risponde in ogni caso, anche se il fatto dannoso si verifichi durante l’esecuzione del contratto di
    trasporto dal medesimo sostituto stipulato con il vettore, e salvo che provi che il danno si sarebbe
    prodotto comunque.
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    Carlo
    Carlo

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    Corso Duca Degli Abruzzi, 55
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