Con la Sentenza del 20 Marzo 2009, n. 6915, della Corte di Cassazione Civile, sezione Lavoro, viene deciso che il periodo di prova deve essere computato sulla scorta dei giorni effettivamente lavorati e non sui giorni di calendario, specie se le assenze del lavoratore (in prova) sono dovute per malattia.Il Datore di lavoro volge il primo punto, della sua richiesta, sulla durata effettiva del periodo di prova, il quale in base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore di sua appartenenza era pari a dieci giorni e mezzo (cioè uguale ad un quinto della durata complessiva del rapporto di lavoro). Ma il lavoratore eccepisce che sul contratto firmato il periodo pattuito è pari a giorni dieci. Ed in effetti i Giudici danno rilevanza al contratto “inter partes” nel quale si evince chiaramente che il periodo di prova è fissato nella durata di giorni dieci.Il problema che si pone, invece, è se l’aver lavorato solo nove giorni sui dieci pattuiti nell’apposito contratto, comporta per il lavoratore in prova il mancato superamento di tale fase ai fini della conseguente assunzione.Ma, anche questo punto viene risolto positivamente dalla Suprema Corte, in quanto, si rileva nella sentenza, ciò che era stato sancito con la precedente del 5 Novembre 2007, n. 23061 (sezione Lavoro), nel punto in cui afferma che: “Appare preferibile, percio’, la linea giurisprudenziale ormai prevalente, secondo cui, “in difetto di diversa previsione contrattuale, il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale, mentre non e’ sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festivita’, deve ritenersi escluso, stante la finalita’ del patto di prova, in relazione ai giorni in cui la prestazione non si e’ verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l’infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell’attivita’ del datore di lavoro, e, in particolare, il godimento delle ferie annuali, il quale, data la funzione delle stesse di consentire al lavoratore il recupero delle energie lavorative dopo un cospicuo periodo di attivita’, non si verifica di norma nel corso del periodo di prova.” (Cass. civ., 24 ottobre 1996, n. 9304; nello stesso senso, recentemente 13 settembre 2006, n. 19558)”.