La Corte di Cassazione con la sentenza 24/5/2004 n° 9982 ha affermato l’applicabilità, inin via analogica, dell’art. 1268 co 2 c.c. all’accollo cumulativo.
L’art. 1268 co 2 c.c. dispone, in ordine all’istituto della delegazione, che il creditore che ha
accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante se prima non ha richiesto al
delegato l’adempimento.
Quindi, nel caso in cui con un contratto un soggetto (accollante) dichiari di assumere la titolarità
della situazione soggettiva di debito di cui la controparte (accollato) è titolare nei confronti di un
terzo creditore (accollatario), l’accollatario, ove non dichiari di liberare il debitore originario,
dovrà, ai sensi dell’art.1268 co 2 cc , chiedere preventivamente l’adempimento all’accollante.
La sentenza 9982/2004 della Suprema Corte presenta molteplici profili di interesse con riguardo
all’istituto dell’accollo.
In particolare, degne di nota sono le affermazioni con le quali la Corte di Legittimità riconosce
all’accollo la natura di contratto a favore del terzo ed ammette il carattere sussidiario dell’obbligazione dell’accollato rispetto all’obbligazione dell’accollnate.