Il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 10.11.2011, ha indicato, in modo del tutto innovativo, una possibile strada per una quantità di situazioni in materia di violazione di obblighi familiari che, integrando ipotesi di fare infungibili o di non fare, sinora non avevano trovato adeguata tutela.
Il contenzioso aveva ad oggetto il comportamento ostruzionisto della madre la quale, nonostante il provvedimento che disponeva l’affidamento condiviso del minore con collocamento del medesimo presso la propria abitazione, aveva messo in atto una serie di strategie per impedire o, comunque, limitare le possibilità di contatto tra padre e figlio. Il Giudice, su richiesta del difensore, ha utilizzato l’art. 614 bis c.p.c.,introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 49 della legge 69/2009, a mente del quale “con il provvedimento di condanna il Giudice … fissa su richiesta di parte, la somma dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento”.
Specificamente, il Tribunale, avendo accertato nel corso dell’attività istruttoria svolta all’interno di una richiesta di modifica ex art. 710 c.p.c. promossa dal padre, che la madre aveva manifestato scarsa responsabilità genitoriale e che, nonostante reiterati inviti, non aveva inteso conformarsi al dettato dell’art. 155 c.c. (il quale prevede il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori), ha ammonito quest’ultima ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., invitandola a rispettare tutte le prescrizioni emanate per favorire il normale rapporto tra padre e figlio, preannunciando altresì una pena pecuniaria di 50 euro per il caso di reiterazione del comportamento in violazione dell’art. 155 c.c. L’efficacia di tale mezzo di intervento si apprezza in tutta la sua portata ove si pensi alla somma di obblighi di natura indeterminata e non fungibile, in sostanza di tenere certi comportamenti o astenersene, che spesso vengono frapposti da uno dei genitori al contatto del figlio con l’latro (è malato, devo fare i compiti, sono arrivati i parenti, ..) di fronte ai quali le forze dell’ordine – quand’anche opportunatamente od inopportunatamente chiamate – possono solo verbalizzare e cedere il passo. In modo opportuno giunge quindi questo ulteriore mezzo di intervento, tanto più prezioso in quanto preventivato e complementare (non alternativo) alla richiesta di intervento già prevista dall’art. 709 ter c.p.c..