Sentenza 27/01/12 n. 1251: “In tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità l’articolo 15, comma 2, della legge n. 184 del 1983 (nel testo novellato dalla legge n. 149 del 2001) pone nel giudizio di primo grado l’obbligo di audizione del minore che abbia compiuto i 12 anni e anche del minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
La nullità della sentenza, conseguente alla violazione di tale obbligo, può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall’articolo 161 del cpc.
La stessa, dunque, è deducibile con l’appello e, se riscontrata, non implica la rimessione al primo giudice, esulando dalle ipotesi previste dall’articolo 354 del cpc. (Nella specie – ha osservato la Suprema corte – il giudice d’appello si è attenuto a tali principi avendo ineccepibilmente negato l’audizione delle minori, una volta verificato sia che entrambe all’epoca non avevano ancora 12 anni, sia che non presentavano adeguata capacità di discernimento, avendo chiarito – altresì con argomentazioni esaurienti e logiche – che le bambine si rivelavano immature per età e ritardo psichico”.