Sentenza 27/01/12 . 1253: “In tema di divorzio, l’assegno a carico dell’eredità, previsto dall’articolo 9 bis della legge n. 898 del 1970, in favore dell’ex coniuge in precedenza beneficiario dell’assegno di divorzio che versi in stato di bisogno, ha natura essenziale, è distinto da quello di divorzio, che ne costituisce il presupposto giuridico, fondato sui principi solidaristici posti dall’articolo 2 della Costituzione a base del nostro ordinamento. Tale assegno va quantificato in relazione al complesso degli elementi espressamente indicati nello stesso articolo 9 bis , cioè tenendo conto, oltre che della misura dell’assegno di divorzio dell’entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. A un tal riguardo, l’entità del bisogno deve essere valutata non già con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalità di ordine generale di sostegno dell’indigenza – le quali sono prive di ogni collegamento con ragioni di solidarietà familiare, che costituiscono, invece, il fondamento della norma in esame – bensì in relazione al contesto socio-economico del richiedente e del de cuius, in analogia a quanto previsto dall’articolo 438 del cc in materia di alimenti”.