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Cassazione Sentenza n. 5108/2012
30 Marzo 2012
Cass. Civ. sent. n. 8127 del 3.04.2009 Intestazione Fiduciaria di Conto Corrente Bancario Responsabilità
30 Marzo 2012
Published by Carlo on 30 Marzo 2012
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  • Sentenze
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    La sentenza della Cassazione
    afferma che la condizione di svantaggio economico è solo una delle possibili condizioni dei soggetti coinvolti ed il fatto che sia pagata una ‘retta’, da solo, non è elemento idoneo a far perdere la qualifica di Onlus all’Ente. Afferma infatti la Corte che il fatto che le prestazioni vengano fornite dietro corrispettivo non fa venir meno il fine solidaristico sempre che vengano rispettati tutti gli altri presupposti e che i destinatari versino in una delle condizioni di svantaggio. La solidarietà non si manifesta solo con il sostegno economico e può manifestarsi nei confronti di persone anziane che per condizioni psicologiche, familiari, sociali o per particolari necessità assistenziali risultino impossibilitate a permanere nel nucleo familiare. Per quanto tali affermazioni non possano essere interpretate in maniera totalmente liberatoria in ordine alla necessità di esaminare le condizioni soggettive dei beneficiari le prestazioni, è chiaro che appare emergere un concetto di soggetto ‘svantaggiato’ assai più articolato di quello spesso fornito dall’amministrazione tributaria.
    Partecipazione delle Onlus a società di capitali
    Le ultimissime righe della sentenza sono dedicate ad un’altra annosa e rilevante questione che interessa molte Onlus e molte Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri, cioè quella della possibilità per le Onlus stesse di detenere quote di partecipazione del capitale sociale di società di capitali ed in particolare di Srl. Come noto, anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in senso sostanzialmente negativo, almeno se tale partecipazione comporta di fatto il controllo della società stessa. La Corte afferma che la realizzazione di utili non esclude il fine solidaristico; occorre però che gli utili stessi vengano impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o connesse.
    La partecipazione alla costituzione di una Srl non è quindi inconciliabile con il fine esclusivo di solidarietà, non potendosi escludere che tali utili vengano utilizzati nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle normative delle Onlus.

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