Con la Sent. n. 14093 del 28.05.2008 la Cass. Civ., Sez. II, ha dato dell’istituto in esame un’interpretazione in base alla quale l’ingiuria grave, richiesta dall’articolo 801 del Codice Civile quale presupposto della revocazione, consiste in un comportamento con il quale si rechi all’onore ed al decoro del donante un’offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, si’ da rilevare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficato l’agente, che ripugna alla coscienza comune.
Il concetto di Ingiuria Grave risulta, dunque, connesso ad una valutazione sociale ed etica del comportamento del danatario, che andrà rivolto contro la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni e connotazioni di gravità e di potenzialità oggettive e disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione tali da ripugnare la coscienza comune.
Integra, secondo la menzionata cassazione, ipotesi di ingiuria grave l’atteggiamento complessivamente adottato, menzognero e irriguardoso verso il marito donante, all’insaputa del quale la moglie donataria si univa con l’amante nell’abitazione coniugale.