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Impugnazione del Testamento per Incapacità Naturale del Testatore Art. 591 2 co c.c.
2 Aprile 2012
Causali del contratto di somministrazione – Cassazione 2521/2012
3 Aprile 2012
Published by Carlo on 2 Aprile 2012
Categories
  • Sentenze
  • Separazioni e Divorzi
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    La Corte di Cassazione, con sentenza 25 maggio 2007, n. 12314, ha precisato che nei casi in cui due coniugi che si sono separati tornano a coabitare, perché la ripristinata coabitazione non valga come una riconciliazione, il coniuge che ha interesse a negarla è tenuto a fornire la prova contraria.
    In altri termini, il coniuge che intende non far valere la ripristinata coabitazione come riconciliazione deve dimostrare che questa non integra una riappacificazione in quanto il fatto di condividere la stessa casa è comunque regolato da precisi accordi tra i due coniugi separati.
    Il chiarimento della Suprema Corte relativamente alla valenza del ritorno ad una coabitazione da parte di due coniugi separati è in linea con il disposto dell’art. 157, 1° co., cod. civ., il quale prevede che “i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con un’espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”.
    La Corte di Cassazione ha sottolineato che il ripristino della coabitazione tra due coniugi separati deve essere valutato oggettivamente in relazione ai comportamenti dei coniugi stessi. Il ritorno alla coabitazione della stessa casa non significa necessariamente ed inequivocabilmente che i due coniugi si siano riappacificati.
    La coabitazione, comunque, secondo la sentenza citata, anche se non dimostra da sola la ripresa della convivenza coniugale, intesa come intero complesso di rapporti caratterizzanti il matrimonio ovvero come comunione materiale e spirituale, ha una valenza presuntiva significativa perché è in astratto idonea a manifestare la volontà di riconciliazione dei coniugi.
    In conseguenza all’idoneità del ritorno alla coabitazione della stessa casa da parte di coniugi separati a dimostrare una riconciliazione e, conseguentemente, la volontà di far cessare gli effetti della separazione, la Corte di Cassazione precisa che incombe al coniuge interessato a negare la riconciliazione darne la prova contraria.

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    Carlo
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