Ordinanza 27/01/2012 n. 1263 – Sezione VI:
“In tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi dell’opera, sono inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale, e in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l’uno e l’altro compito, attesa l’eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l’art. 2226 del Cc, norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall’art. 2230 dello stesso codice”.