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Published by Carlo on 11 Aprile 2012
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    L’ opposizione allo stato passivo ex art. 98 e ss l.f.
    è il rimedio che la legge attribuisce al creditore escluso o ammesso con riserva per veder modificata la sua domanda di ammissione, esclusa in tutto o in parte dal g.d. Detta istanza, da presentarsi con ricorso al g.d. che fissa l’ udienza di comparizione ed il termine per la notifica del ricorso e del decreto al curatore che deve essere esperita entro 15 dalla ricezione della raccomandata con la quale il curatore notizia il creditore della esclusione totale o parziale (o della ammissione del credito in chirografo piuttosto che in privilegio), ai sensi della nota sentenza nr 102 del 1986 della Corte Costituzionale. L’ onere di prova della tempestività della presentazione del ricorso entro i 15 giorni assegnati dalla legge incombe al creditore opponente, che deve allegare l’ originale o la copia della comunicazione inviatagli dal curatore al fine di permettere al collegio l’ accertamento della tempestività. E’ onere ulteriore del creditore quello di costituirsi in giudizio almeno 5 giorni prima della udienza fissata dal g.d. altrimenti l’ opposizione si reputa abbandonata ; anche in questo caso il collegio dovrà verificare d’ ufficio l’ esatto adempimento dell’ onere imposto al creditore opponente.
    Circa la procedura che si applica nel caso de quo, è indubbio che trattasi di quella risultante dalla legge 353/1990 con l’ unica eccezione della riserva di collegialità ai sensi dell’ art. 48 ord. Giudiziario ; sulla scorta di siffatto principio è stato affermato che “nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal creditore, la cui richiesta di insinuazione sia stata respinta dal g.d., è lo stesso creditore opponente ad avere la veste di attore, mentre il curatore che contesti la pretesa assume la veste di convenuto. Pertanto, nei limiti in cui le regole del processo di cognizione lo consentono, nulla impedisce a detto curatore di far valere, in via di eccezione, ragioni di infondatezza della pretesa del ricorrente diverse da quelle enunciate nell’ originario provvedimento di non ammissione del credito al passivo, non essendovi alcun onere di sollevare tutte le possibili contestazioni nel corso dell’ adunanza prevista dall’ art. 96 l. fall.” (Cass sez. I 1.8.1996 nr 6963).
    Essendo quindi considerato il giudizio di opposizione come un normale procedimento contenzioso avente quale fine l’ emanazione di una sentenza dichiarativa, l’ opponente ed il curatore (se costituito) debbono osservare, come di è detto, le norme che il codice di procedura civile detta in tema prova.

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