L’obbligo di mantenere la prole decorre dalla nascita e prescinde dalla proposizione di una domanda giudiziale in merito. Non solo, essendoci in ballo la lesione di interessi costituzionalmente garantiti – come il diritto del bambino ad essere accudito, educato e istruito – oltre al risarcimento spetta anche il diritto al ristoro per il danno non patrimoniale.
La Cassazione ha trattato giustamente, ma duramente un padre che non ha riconosciuto e dunque non mantenuto il proprio figlio naturale….anche se il figlio ora ha oltre 40 anni.
Utilizzando la fattispecie dell”illecito endofamiliare”, secondo cui la violazione dei relativi doveri non viene sanzionata solo attraverso le regole del diritto di famiglia i giudici di fronte alla lesione di diritti primari della persona hanno indicato che si possono «integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali», ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile.