• Home
  • Contatti
  • Articoli
  • Presentazione Studio
  • Geo Localizzazione
Cass. Civ. Sentenza n. 1253 del 27.01.2012: Assegno a Carico dell’Eredità in favore dell’Ex Coniuge Divorziato
12 Aprile 2012
Usucapione
13 Aprile 2012
Published by Carlo on 12 Aprile 2012
Categories
  • Diritto del Lavoro
  • Sentenze
Tags

    La corte di Cassazione con sentenza n. 16579 del 15 luglio 2010 ha stabilito che l’obbligo di repechage è esteso a tutte le strutture aziendali ed è responsabilità dell’azienda provare l’impossibilità del ricollocamento del lavoratore.Nel caso di specie il lavoratore era assunto e prestava la sua attività professionale in una delle filiali estere di una società italiana.La Suprema Corte di Cassazione, in sede dibattimentale, ha rilevato che le due parti erano italiane, datore di lavoro e lavoratore, con residenza e nazionalità italiane. Il lavoratore prestava il suo operato nell’interesse del datore di lavoro presso una sua filiale estera: la società di capitali ha sede in Italia è ed soggetta al diritto italiano.Il licenziamento operato dal datore di lavoro è stato intimato per giustificato motivocosì come prevede la legge del 15 luglio 1966 n. 604, norme sui licenziamenti individuali. Illicenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.Il datore di lavoro non può limitarsi semplicemente a enunciare il provvedimento ma deve stabilirne la legittimità, ovvero deve essere in grado di dimostrare in maniera inequivocabile le ragioni del provvedimento sotto l’ambito dell’effettività delle esigenze aziendali e nell’esistenza di nesso di casualità tra il recesso e le esigenze dell’azienda.

    L’obbligo del datore di lavoro non si ferma qui.Secondo la Suprema Corte il datore di lavoro deve dimostrare anche l’impossibilità al suo riutilizzo, con le stesse mansioni, in una qualsiasi struttura aziendale.Con la locuzione qualsiasi struttura aziendale i giudici della sezione lavoro della corte di Cassazione intendono non solo la struttura aziendale in sé, ma anche tutte le sue eventuali articolazioni produttive (Sentenza della Corte di Cassazione n. 6245 del 2005).Secondo la Suprema Corte non deve incidere minimamente l’eventuale articolazione aziendale anche se le eventuali filiali sono collocate all’estero.Inoltre, anche se il lavoratore presta la sua opera in uno stato estero risultano comunque applicabili la normativa italiane e il contratto di lavoro relativo.

    Share
    0
    Carlo
    Carlo

    Related posts

    4 Aprile 2016

    DANNO BIOLOGICO INAIL E DANNO DIFERENZIALE


    Read more
    14 Gennaio 2014

    Ammissibilità o inammissibilità della prova testimoniale ex artt. 2722 e 2723 c.c.


    Read more
    13 Gennaio 2014

    Il mutuo a tasso agevolato al dipendente integra una retribuzione imponibile ai fini previdenziali?


    Read more

    Comments are closed.


    Lo Studio si trova a Torino, nella prestigiosa area della Crocetta, comodo ai mezzi.

    Informazioni Contatto

    Studio Legale Associato Bosso
    Corso Duca Degli Abruzzi, 55
    10129 Torino
    Tel. 011 5683634
    Mail. info@studiobosso.it
    P.IVA: 06034480019
    • Home
    • Contatti
    • Articoli
    • Presentazione Studio
    • Geo Localizzazione
    Media Service Italia
    Copyright © 2018 SEO Torino & Web Design by Media Service Italia. Hosted by Media Hosting Italia
        Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito acconsentirai l'utilizzo dei cookie.OkLeggi di più