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Condominio di Edifici e Parti Comuni: artt. 1117 e 1119 c.c. Utilizzo e Maggior Godimento
19 Aprile 2012
Brevi cenni sulla donazione e sulla revoca della medesima – art.801 c.c.
19 Aprile 2012
Published by Carlo on 19 Aprile 2012
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Si possono collocare in un area condominiale i tavolini di un bar
. Lo stabilisce la Cassazione. A patto però che quel tipo di utilizzo non si trasformi un un appropriazione in via esclusiva dell’area condominiale. È quanto emerge dalla sentenza (869, depositata il 23 gennaio 2012) con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che se non c’è una vera e propria appropriazione dell’area, la revoca dell’autorizzazione concessa al titolare di un bar ad occupare una parte del cortile del condominio, con i tavolini, è illegittima se basata su generici motivi, come il presunto abuso del condominio. Se non viene alterata la destinazione dell’area condominiale, l’apposizione dei tavolini nella stessa è legittima. Nella sentenza impugnata – scrive la Corte – “sono stati esposti i numerosi elementi che hanno indotto il Tribunale ad escludere che la collocazione dei tavolini in questione, per la limitatezza dello spazio e del tempo dell’occupazione, costituisca un uso improprio della cosa comune, tale da alterarne la destinazione o da menomarne la possibilità di fruizione da parte degli altri condomini. La Corte ha così avuto modo di precisare che “il potere di impugnare le deliberazioni condominiali compete, per il disposto dell’articolo 1137 Cc, ai titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari, salvo che nella particolare materia dei servizio di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, per la quale la decisione e conseguentemente la facoltà di ricorrere al giudice sono attribuite ai conduttori. Ne consegue che deve essere riconosciuta la legittimazione in capo al proprietario dei locali a impugnare la delibera che ordina la rimozione dei tavolini da bar dal cortile condominiale, dovendosi confermare la competenza in materia del giudice di pace in base all’articolo 7, terzo comma, n. 2 Cpc”.

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Carlo
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