La Corte di Cassazione Civile Sezione I, con la sentenza n. 2034 del 13/02/2012, ha chiarito che il datore di lavoro che scelga di rendere pubblico lo stato di salute di un suo dipendente, senza che una tale divulgazione sia stata retta da fini di interesse pubblico, viola l’art. 11 del D. Lgs. n. 193/2006. Con tale condotta infatti viene lesa la riservatezza del dipendente a seguito del superamento dei limiti di pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati personali. Per chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale è sufficiente lamentare un patema d’animo, essendo sovente le modalità della divulgazione idonee, già per sè stesse, a dimostrare l’esistenza di un pregiudizio.