E’ infondato il ricorso volto al riconoscimento del diritto a ottenere la pensione ordinaria di inabilità o in subordine l’assegno ordinario di invalidità laddove il ricorrente, pur essendo incontestabilmente invalido, con una riduzione permanente delle propria capacità lavorativa generica, non sia nè inabile nè incapace a svolgere la specifica attività lavorativa assegnatagli nella misura necessaria al riconoscimento del beneficio. La capacità di lavoro dell’assicurato, cui fa riferimento l’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l’attribuzione della prestazione previdenziale, consiste nell’inidoneità a svolgere il lavoro esplicato, la capacità specifica, nonchè nell’inidoneità delle condizioni fisiche, culturali e professionali dello stesso, cosiddetta capacità generica. Orbene, nel caso in cui la capacità lavorativa dell’assicurato si sia ridotta ma senza raggiungere la soglia della riduzione a meno di un terzo, sul giudice non grava alcun obbligo di accertare l’incapacità dell’assicurato di svolgere altri lavori compatibili con le sue attitudini prima di escluderne il diritto al beneficio richiesto.