Le aziende ospedaliere sono civilmente responsabili, per i danni da contagio da epatite C e da Hiv, a partire dal momento storico della scoperta del virus dell’epatite B. Questo perché i nuovi virus hanno un unico antecedente causale, in quanto forme di manifestazione patogene dello stesso evento lesivo di virus veicolati da sangue infetto. E per questo motivo, scrive la Sezione Lavoro della Cassazione nella sentenza 6562/12 (depositata il 27 aprile) la Seconda Università degli studi di Napoli – erede giuridico dell’Azienda ospedaliera universitaria – dovrà risarcire i familiari di un medico odontoiatra, infettatosi proprio per la mancanza di adeguati protocolli di prevenzione all’epoca del contagio.