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Cassazione sentenza 6562/12
22 Maggio 2012
Amministratore di sostegno: difesa con avvocato
23 Maggio 2012
Published by Carlo on 23 Maggio 2012
Categories
  • Diritto del Lavoro
  • Sentenze
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    In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice – che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. – il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte; tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repechage”, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti.”.
    E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 7512 del 15 maggio 2012, ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore avverso la decisione con cui la Corte d’Appello riconosceva la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per crisi aziendale.
    In particolare la Corte del merito poneva a base del decisum il rilievo fondante secondo il quale risultava provata l’impossibilità del repechage in quanto dal libro matricola emergeva che la società, dopo il licenziamento del lavoratore ricorrente, non solo non aveva proceduto a nuove assunzione, ma aveva ridotto ulteriormente la propria forza lavoro mediante il licenziamento di altri dipendenti e inoltre il lavoratore licenziato nulla aveva allegato circa la possibilità di un suo utile ricollocamento. La Suprema Corte ha inoltre ossevato come fosse irrilevante, ai fini della crisi indicata nella comunicazione di licenziamento, la circostanza concernente l’acquisto in leasing da parte della società di un macchinario di elevato valore economico.

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    Carlo
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