LaCassazione civile, sez. I, con la sentenza del 29-11-2006, n. 25366,ha preso posizione sulla necessità di avvalersi di un avvocato anchenel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegnoquando si verificano alcuni presupposti.
La Suprema Corte afferma che il procedimento per la nominadell’amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura,struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e diinabilitazione, non richiede ex lege il ministero del difensore(ovvero dell’avvocato) solo in quelle ipotesi, da ritenerecorrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanandoprovvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoliatti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiedel’intervento dell’amministratore.
Diventa invece necessario, per contro, detta difesa con il patrocinio dell’avvocato ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato,incida sui diritti fondamentali della persona.
Ciò accade quando nel provvedimento di ammissione all’amministrazione di sostegno vi è la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdettoo l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e delcontraddittorio.