Le amministrazioni pubbliche dovranno collocare a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno tutti i lavoratori che erano in possesso di un requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2011, compreso le lavoratrici iscritte alle Casse gestite dall’ex Inpdap le quali, alla medesima data, avessero compiuto 61 anni di età unitamente al requisito contributivo minimo previsto allora per la pensione di vecchiaia (15/20 anni di contributi). Il requisito ordinamentale giuslavoristico non è soggetto agli adeguamenti legati alla speranza di vita, alla speranza di vita, a differenza del requisito richiesto per il conseguimento della pensione di vecchiaia.