Ogni sanitario oltre che al rispetto di canoni di diligenza e prudenzaconnessi alla specifiche mansioni svolte, è tenuto a osservare gliobblighi a ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attivitàverso il fine comune e unico; ne consegue che ogni sanitario non puòesprimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente ocontestuale svolta da altro collega e dal controllarne la correttezza, se dal caso ponendo rimedio a errori altrui che siano evidenti enon settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuniconoscenze scientifiche del professionista medio. (Nel caso dispecie, infatti, l’imputato era una specialista della materia ed era,quindi, in grado di valutare compiutamente la correttezza delleadottate tecniche operatorie).
Corted’appello dell’Aquila, sentenza 26 gennaio- 29 gennaio 2012 n. 262