La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22759, del 3 novembre scorso, ha affermato che “in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’infortunio “in itinere” non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell’attività lavorativa fuori sede tra il luogo della propria dimora, ove l’uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada”.
Sulla base di tale principio di diritto la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore avverso la decisione con cui la Corte d’Appello aveva respinto la richiesta di indennizzo per infortunio “in itinere”, in relazione ad un incidente stradale, motivando la propria decisione con la mancanza di prove di una difficoltà o impossibilità di avvalersi dei mezzi pubblici.
I Giudici di legittimità, ritenendo corretto l’iter argomentativo adottato dalla Corte d’appello a sostegno delle sue conclusioni e confermando la decisione della corte territoriale, sottolinenano che il fatto che il servizio pubblico esista ma abbia orari scomodi per il lavoratore non può essere motivazione sufficiente a legittimare l’infortunio in itinere da incidente stradale essendo l’utilizzo della propria auto una libera scelta del lavoratore.