Se i macchinari non rispondono agli standards di sicurezza, ne risponde il datore di lavoro e non l’imprenditore che affitta l’azienda.
Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 maggio 2012, n. 19416.
Il caso vedeva un legale rappresentante di un società concedere in noleggio macchinari non rispondenti agli standards normativi in materia di sicurezza, nonché l’affitto dell’intera azienda entro i quali detti macchinari erano collocati.
Per quanto attiene alla normativa di riferimento, già l’art. 6 del d.lgs n. 626/1994, poneva l’obbligo di rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute in capo ai progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori, al momento delle scelte progettuali e tecniche di dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente, vietando la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e d’impianti non rispondenti alla normativa vigente.
L’art. 23 del d.lgs n.81/2008 vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
Nel caso di specie, secondo il giudice nomofilattico, la concessione in noleggio di macchinari non rispondenti ai requisiti di sicurezza non può configurarsi in quanto l’imputato, ovvero l’imprenditore che affitta l’azienda, non rientra nel novero dei soggetti indicati dalla normativa di cui sopra, trattandosi di concessione in affitto dell’intera azienda e non di singoli attrezzi.