La sentenza n° 1516 del 2 febbraio 2001 della Corte di Cassazione ha esteso il diritto al risarcimento anche ai parenti di chi rimane ferito in un incidente automobilistico, riconoscendo, alla moglie di un uomo rimasto ferito gravemente in un incidente stradale, il danno patrimoniale da lucro cessante.
La donna aveva dovuto abbandonare il lavoro per accudire il marito rimasto gravemente menomato, subendo una diminuzione della propria capacità redittuale.
Oltre al lucro cessante la Cassazione ha riconosciuto, alla moglie, anche il diritto al risarcimento del danno morale subito per le conseguenze psicologiche patite, provocate dalla nuova situazione familiare.