A seguito della rilevazione di dissesti ad un fabbricato, deve ritenersi legittima l’ordinanza urgente e contingibile con la quale viene disposta l’esecuzione delle opere necessarie per eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità a carico dell’usufruttuario e non del nudo proprietario.
Infatti, l’obbligo di vigilare e mantenere la cosa comune in modo da non arrecare danni a terzi o a condomini, e le conseguenti responsabilità, incombono su tutti gli aventi diritto, senza distinzioni di sorta, ivi compreso l’usufruttuario, stante che la regolamentazione del riparto interno, tra usufruttuario e nudo proprietario, delle spese per riparazioni straordinarie non incide sulla sussistenza del suddetto obbligo e delle connesse responsabilità desumibili dall’art. 2051 c.c.