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Cassazione: non è reato acquistare un prodotto con marchio contraffatto
19 Giugno 2012
Lavoratore in malattia assente a visita medica di controllo per cure
20 Giugno 2012
Published by Carlo on 19 Giugno 2012
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  • Diritto del Lavoro
  • Sentenze
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    Le prestazioni svolte dai lavoratori di call center devono essere inquadrate nel lavoro subordinato, e non nel lavoro autonomo, per le caratteristiche del lavoro svolto: necessità di seguire le direttive dell’azienda in relazione ad ogni singola telefonata, orario di lavoro preciso, utilizzazione di attrezzature e materiali di proprietà della società, necessità di giustificare le assenze.
    Il datore di lavoro è pertanto tenuto a versare i contributi.
    (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 14/04/2008, n. 9812).

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