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Equitalia, recupero crediti, fermo amministrativo
20 Giugno 2012
Contratto a termine illegittimo per violazione delle norme sulla sicurezza: conversione del rapporto di lavoro e indennità a carico del datore
21 Giugno 2012
Published by Carlo on 20 Giugno 2012
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  • Previdenza sociale
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    Sembra ormai definita la questione relativa alla “doppia imposizione” a carico dei soci di srl commerciali (ma in realtà lo stesso problema si ravvisava nelle srl artigiane) che all’interno delle stesse ricoprono anche la carica di amministratori ricevendo, per tale prestazione, specifici compensi.


    Il problema riguarda le pretese dell’Inps che da sempre, anche in contrasto con l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, richiede la contemporanea iscrizione alla Gestione Commercianti per i redditi eventualmente percepiti come socio (in assenza di questi sul minimale di Legge) e contemporaneamente alla Gestione Separata per i compensi ricevuti come amministratore.

    In merito a tali problematiche, rileva come l’interpretazione autentica disposta dal Legislatore tramite l’art. 12, c 11, del D.L. 31 maggio 2010 n° 78 abbia sicuramente chiarito alcuni dubbi, ma abbia altresì alimentato nuove incertezze.

    Il disposto che va a contrapporsi ad una giurisprudenza oramai consolidata, sancita anche dalla pronuncia a sezioni unite, conferma la gravosa posizione dell’Inps disponendo nello specifico come il concetto di prevalenza dell’attività innescante l’obbligo assicurativo: “… si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps…” l’individuazione delle gestioni coinvolte risulta quindi circoscritta e precisata dal successivo periodo: ”… Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e’ obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, (della legge 8 agosto) 1995, n. 335…” quest’ultimo richiamo ovviamente è riferito alla gestione separata INPS.

    Dal disposto emerge quindi come non vi sia possibilità alcuna di considerare “doppia imposizione” quella concorrente tra gestione separata e gestione commercianti, in quanto queste viaggiano su binari paralleli dai quali può emergere tranquillamente un’attività prevalente svolta in qualità di commerciante dal medesimo soggetto che opera come amministratore presso la stessa società.

    Quanto chiarito dall’ interpretazione, oltre a rappresentare una sorta di soluzione definitiva dell’annosa questione, trascina tutti i contenziosi pendenti e futuri in un pericoloso vortice rappresentato dall’efficacia retroattiva.

    Trattandosi infatti di interpretazione autentica di norma vigente dal 1996 (quindi intervenuta con evidente ritardo), e non di nuova norma, l’efficacia è tale dal momento di entrata in vigore della Legge, non certo dell’interpretazione stessa. Non mancheranno nel merito valide contestazioni.

    Fino al disposto qui commentato, la giurisprudenza di legittimità si fosse espressa in modo avverso alle pretese dell’Istituto. Anche qualora l’Inps intendesse retroagire riprendendo tutte le posizioni dubbie, si deve considerare come l’onere applicabile al recupero contributivo debba identificarsi nelle riduzioni indicate dal c 15 dell’art. 116, della Legge 388/2000 che prevede, nel caso di norme intervenute a chiarire questioni di notevole incertezza interpretativa la possibilità di ricondurre la sanzione all’interesse legale o allo stesso maggiorato del 50%.

    Tale valutazione viene chiarita anche dall’INPS con propria circolare n° 88 del 2002 ove si precisa come le fattispecie complesse ad interpretazione dubbia, che integrino un convincimento di non essere obbligati al pagamento, determinino l’applicazione della previsione sanzionatoria più leggera.

    Pare evidente quindi come nel caso di specie, l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione possa rappresentare il chiaro convincimento di non essere tenuti al pagamento.

    Ciò posto pare utile ragionare sul futuro. Come comportarsi ora nelle situazioni limite presenti a migliaia nel nostro tessuto imprenditoriale?

    Per rispondere a questa domanda occorre ritornare ai principi sui quali si fonda l’obbligo impositivo, tra questi sicuramente emerge la partecipazione personale del socio all’attività commerciale.

    Di tal ché non potrà considerarsi assicurabile il titolare che prepone terzi alla conduzione dell’azienda, conservando solamente la titolarità dell’autorizzazione all’esercizio o dell’eventuale licenza. Nel caso di preposti familiari, potrebbe configurarsi l’iscrizione di familiari collaboratori di titolare non attivo.

    Si ricordi infatti come la partecipazione dei soci ai fini della soggezione alla gestione commercianti deve rivestire carattere di abitualità e prevalenza. Risulta quindi necessario riprendere questi concetti sviscerandone il significato.

    Per abitualità si intende un’attività svolta in modo sistematico e professionale, funzionale all’oggetto sociale ed al risultato da raggiungere. L’abitualità è intesa come l’attività svolta in modo non occasionale. Secondo le interpretazioni Inps, l’attività abituale può considerarsi tale pur non essendo quotidiana né svolta senza soluzione di continuità.

    Nemmeno l’esclusività può considerarsi sinonimo di abitualità, considerato come il lavoratore possa svolgere contemporaneamente altra attività senza intaccare il requisito sostenuto dalla prima.

    Per prevalenza si intende il rapporto tra questa ed altre contestuali attività lavorative che comportino un obbligo assicurativo. Questo insieme di attività però deve considerarsi ben circoscritto, ed è proprio a questo punto che viene in soccorso l’interpretazione autentica inserendo nello stesso l’attività commerciale, quella artigiana e quella dei coltivatori diretti.

    La valutazione della prevalenza, una volta individuati quindi i soggetti del rapporto da individuare, deve riferirsi al tempo dedicato personalmente a ciascuna attività.

    A tutela dell’amministratore si sottolinea come una sporadica ingerenza nell’attività di lavoro o uno isolato sconfinamento dell’attività amministrativa in attività gestionale, non integrano la soggezione alla gestione commercianti stante l’assenza delle condizioni di abitualità e prevalenza.

    Pare quanto mai attuale quindi la necessità di prestare la massima attenzione alle reali attività esercitate, nonché alla presenza degli indizi di abitualità e prevalenza al fine del corretto inquadramento previdenziale. Tale attenzione va posta non solo in sede di prima iscrizione, ma risulterà necessaria la completa revisione di tutte le posizioni che attivate in periodo scoperto dai termini di prescrizione.

    Si sottolinea come, in linea di principio, le indicazioni riportate in questo testo possano considerarsi estendibili alla casistica dei soci amministratori di società artigiane, fatte salve le caratteristiche tipiche richieste per l’assoggettamento a dette gestioni.

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    Carlo
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