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Conto corrente: la banca può rivalersi direttamente sul condominio in caso di uno scoperto nel conto acceso dall’amministratore
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22 Giugno 2012
Published by Carlo on 22 Giugno 2012
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    Nel caso in cui un privato contesti la realizzazione di un abuso edilizio, l’obbligo della pubblica amministrazione di attivarsi, scatta solamente se la contestazione è effettuata in forma scritta e con l’indicazione, seppur sintetica, della lamentata illegittimità dell’intervento edilizio.Così il TAR Lombardia – Milano, con la sentenza del 12 aprile 2012 n. 1075 sulla richiesta di esercizio del dovere – potere di verifica ed eventuale repressione della pubblica amministrazione.Per quanto concerne la DIA (denuncia di inizio attività) o SCIA, l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, ex articolo 31 del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, è sui generis, considerando il fatto che l’esperimento di tale azione può consentirsi anche nel caso in cui la presentazione della DIA/SCIA non ha dato avvio a nessun procedimento amministrativo.Nella decisione che qui si annota si può leggere testualmente che “…….nello schema normativo del citato comma 6-ter, la presentazione di una DIA o di una SCIA, non dà luogo ad alcun procedimento amministrativo, per cui il decorso del termine di legge di sessanta o trenta giorni per l’adozione di provvedimenti inibitori o repressivi da parte della Pubblica Amministrazione non configura alcuna conclusione di procedimento amministrativo né alcuna adozione di un provvedimento tacito o implicito”.La segnalazione alla pubblica amministrazione non deve presentare forme particolari, ma, in ogni caso, deve contenere una serie di requisiti minimi di serietà, tra cui devono essere elencati:

    • forma scritta;
    • indicazione (anche sintetica) della lamentata illegittimità dell’intervento edilizio;
    • richiesta di esercizio del dovere/potere di verifica ed eventuale repressione.

    Ciò in quanto, a differenza di quanto avvenga per una generica denuncia di eventuali abusi, solamente i sopra menzionati requisiti sono tali da rendere la segnalazione idonea a porre in capo alla PA l’obbligo di esercizio del potere; e non solo, anche a configurare, anche nella ipotesi di inerzia della parte pubblica, un silenzio inadempimento giuridicamente rilevante, censurabile innanzi al giudice amministrativo.Il silenzio della PA, quindi, che consente l’azione, prevista dalla sopra menzionata normativa del 2010, presuppone, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19, L. 7 agosto 1990 n.241, la sollecitazione del terzo all’amministrazione, affinché la stessa possa esercitare i poteri di verifica e controllo.Nella sentenza de qua si legge che ………”il regime della tutela giurisdizionale del terzo a fronte della presentazione di una denuncia/dichiarazione di inizio attività (DIA) o di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), reputate dal terzo contra legem, è oggi contenuto nell’art. 19 della legge 241/1990, come modificato dal decreto legge 138/2011, convertito con legge 148/2011.Il comma 6-ter dell’art. 19 citato, esclude in primo luogo che la DIA e la SCIA costituiscano provvedimenti amministrativi taciti direttamente impugnabili: si tratta di una scelta legislativa conforme alla conclusione alla quale era giunta – seppure dopo un serrato dibattito – la stessa giurisprudenza amministrativa, con la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.15/2011, di poco anteriore alla riforma legislativa del decreto legge 138/2011″ .

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