Condannato al risarcimento del danno, oltre al venditore, il notaio che non osserva l’obbligo di compiere una visura nei registri immobiliari sull’immobile oggetto di vendita, poi scopertosi gravato da una precedente ipoteca.
Il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall’art. 2236 c.c., con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (nella specie per l’arretrato in cui versavano le Conservatorie all’epoca della stipula e per la necessità di esaminare le annotazioni provvisorie di cui ai c.d. mod. 60), in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad un’ipotesi di imperizia, cui si applica quella limitazione, ma a negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve. Sentenza Cassazione n.22398/ 2011.