Per ottenere la pensione di invalidità la casa non far reddito lo afferma la sezione lavoro della Corte di Cassazione (sentenza 5479/2012) che ha respinto il ricorso dell’Inps nei confronti di un uomo di firenze a cui avevano accertato un’invalidità al 100%.
Per calcolare la pensione, secondo l’Inps ha sarebbe stato necessario calcolare anche il reddito imponibile dell’abitazione.
Di diverso avviso però la suprema corte che ha quindi bocciato il ricorso dell’istituto di previdenza ed ha ricordato che per riconoscere le pensioni ai cittadini ultrasessantenni “dal computo del reddito sono esclusi gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione”.
Nel respingere il ricorso la corte ricorda che, sul piano normativo, occorre fare riferimento alla legge 118/1971 che rinvia per le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione di inabilità, a quelle stabilite dalla legge 153/1969 “per il riconoscimento di pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito e per queste ultime pensioni dal computo del reddito sono esclusi gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione”.
Secondo la Cassazione in sostanza si applica la normativa prevista per la pensione sociale in tema di pensione di inabilità.