E′ possibile sbrigare alcune procedure processuali via mail. Lo ha deciso la Corte di Cassazione.
La vicenda: un lavoratore di Bolzano cita in giudizio l′Inail per chiedere la pensione di inabilità per infortunio.
L′udienza viene rinviata e la cancelleria comunica la data della nuova udienza per posta elettronica.
Il lavoratore, però, chiede il riesame alla Corte d’Appello e poi alla Cassazione, reclamando la non correttezza della procedura elettronica effettuata dalla cancelleria.
La mail, tuttavia, era pervenuta ai destinatari per cui il processo non poteva essere invalidato.
Nello specifico la Cassazione ha spiegato che «è valida la comunicazione di cancelleria effettuata per e-mail all′indirizzo elettronico comunicato dal difensore al proprio Consiglio dell′Ordine», a patto che il destinatario dia «risposta per ricevuta, documentata dalla relativa stampa cartacea».
Questa decisione (n.4061 del 19 febbraio) completa il quadro normativo in materia. Le comunicazioni in forma abbreviata alle varie parti del processo possono avvenire anche via fax o per posta elettronica.
Senza dubbio la risoluzione permette di accelerare le procedure ma potrebbero verificarsi intoppi: reti intasate, messaggi non letti.
La Cassazione in questo è stata chiara: «È necessaria la risposta manuale di ricevuta, con il tasto “rispondi”, non è sufficiente la risposta in automatico, “letto”».
La posta elettronica è ormai divenuta di uso comune in ogni ambito della vita sociale. Negli ultimi tempi si sta facendo largo la PEC, Posta Elettronica Certificata, un sistema di “trasporto” di documenti informatici in tutto simile alla posta elettronica “tradizionale”, con alcune caratteristiche aggiunte, volte a fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna dei messaggi e-mail al destinatario. Il termine “certificata” si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati.
Allo stesso modo, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.
Tali notificazioni contengono anche data e ora.
Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
Il Consiglio dei Ministri è intervenuto con diversi decreti legge a regolare la materia. La Cassazione con una notifica ha ulteriormente chiarito il quadro.