Cancellata la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza se il contratto di locazione o di comodato è soggetto a registrazione in termine fisso: è quanto dispone l’articolo 2, decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012.Per effetto dell’articolo 12, dl 21 marzo 1978, n. 59, chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento.La sanzione, applicata dal Comune interessato e il cui gettito profitta al Comune medesimo, è di tipo amministrativo ed è fissata nella misura da euro 103 a euro 1.549. Ai sensi dell’articolo 1, comma 345, legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’obbligo di comunicazione grava anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare.
E ora, dunque, con il d.l. 79 /2012, per il quale l’obbligo di comunicazione è assorbito dalla registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato «soggetti a registrazione in termine fisso».Ai sensi del dpr 131/1986 (testo unico dell’imposta di registro), sono soggetti a registrazione in termine fisso tutti i contratti di locazione, verbali o scritti, fatta eccezione per le locazioni di immobili, non formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno (i quali sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso). Quanto ai contratti di comodato di immobili, sono soggetti a registrazione in termine fisso quelli stipulati per iscritto mentre quelli stipulati verbalmente non sono soggetti a registrazione.