La Cassazione (sentenza 4481, terza sezione civile, depositata il 28 marzo) ha stabilito che “l’obbligo di vigilanza per i genitori del minore capace non si pone come autonomo rispetto a quello dell’educazione, ma va correlato a quest’ultimo, nel senso che i genitori devono vigilare che l’educazione impartita sia consona e idonea al carattere e alle attitudini del minore e che quest’ultimo ne abbia tratto profitto, ponendola in atto, in modo da avviarsi a vivere autonomamente, ma correttamente”.
Di fatto, se i genitori “avviano al lavoro” il ragazzo e gli fanno conseguire la patente “A”, dimostrano di aver fatto il loro dovere per educarlo, configurando la prova liberatoria prevista dall’articolo 2048 del Codice civile.
Con questa sentenza la Cassazione ha rigettato il ricorso di un signore di Treviso che, risarcito in parte dalla Compagnia di assicurazione, aveva chiamato in giudizio i genitori di un diciassettenne, che lo aveva investito con il suo motorino, perché fossero condannati al risarcimento dell’ulteriore danno. La Corte ha sposato le conclusioni dei giudici di merito che avevano escluso la responsabilità della coppia, visto che i due erano nell’impossibilità di impedire l’evento.