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Cassazione: Equitalia deve pagare spese di giudizio per ritardo della notifica di una cartella di pagamento. Anche se non c’è colpa
28 Giugno 2012
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29 Giugno 2012
Published by Carlo on 29 Giugno 2012
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  • Diritto del Lavoro
  • Sentenze
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    Fiori d’arancio, vietato licenziare.
    La Cassazione no lascia dubbi: «la tutela accordata alle lavoratrici che contraggono matrimonio è fondata sull’elemento obiettivo della celebrazione del matrimonio e non è subordinata all’adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice».
    Pertanto è illegittimo, in base alla sentenza n. 17845 della sezione Lavoro della Corte Suprema, il licenziamento inflitto ad una lavorarice della capitale nel marzo del 2000, convolata a nozze durante il preavviso di licenziamento.
    Il caso:
    La lavoratrice impiegata nel settore del commercio era stata licenziata con lettera del 16 febbraio 2000 e decorrenza dal successivo 30 marzo. Negli stessi giorni era convolata a nozze. L’illegittimità del licenziamento, decretato dal giudice del lavoro, era stata sancita dalla Corte d’appello di Roma nel 2008 per «difetto di giustificato motivo oggettivo» e sulla base del fatto che l’espulsione dal lavoro non era stata intimata nel periodo indicato dalla legge.
    La donna, nonostante il reintegro, ha proseguito la sua battaglia in Cassazione vivendo come un torto il fatto di essere stata licenziata a nozze ormai alle porte e facendo presente che «in caso di pubblicazioni del matrimonio avvenute durante il preavviso di licenziamento, poichè il preavviso deve essere considerato a tutti gli effetti come periodo lavorato, il licenziamento dovrebbe essere considerato nullo, in quanto poteva essere revocato».
    La pronuncia di legittimità:
    La Cassazione non ha condiviso le premesse argomentative della difesa, ma ha colto l’occasione per spiegare che «il divieto di licenziamento attuato a causa di matrimonio opera allorchè» l’espulsione sia stata intimata «senza che ricorrano i presupposti di una delle ipotesi di legittimo recesso datoriale, nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni ed un anno dalla celebrazione».
    Chiarisce ancora la Cassazione che «soltanto il licenziamento intimato in tale periodo incorre nel relativo divieto», mentre «non può assumere rilevanza la richiesta di pubblicazioni successiva al licenziamento, seppure intervenuta nel periodo di preavviso».

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    Carlo
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