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Procedura disciplinare nel rapporto di lavoro subordinato
29 Giugno 2012
Published by Carlo on 29 Giugno 2012
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  • Risarcimento danni
  • Sentenze
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    La multa è nulla se l’agente della Polizia municipale è fuori servizio: lo conferma il Tribunale di Camerino (Macerata), sezione civile, con la sentenza 99/2012 del 13 aprile, pubblicata il 17 aprile.
    VINCE UN’AUTOMOBILISTA – La vicenda ha inizio nel 2005, quando una automobilista viene multata per un sorpasso scorretto, senza contestazione immediata da parte dell’accertatore: il verbale arriva a casa della signora. Che ricorre al Giudice di pace con questa motivazione: non c’era nessun Vigile in uniforme a sanzionare il suo comportamento scorretto, quindi la sanzione è da annullare.
    Ma il Giudice conferma la multa, al che la signora si appella in Tribunale: qui vince, perché solo Carabinieri, Polizia stradale e Guardia di finanza possono multare su tutto il territorio nazionale; un Vigile può invece sanzionare i comportamenti scorretti esclusivamente in ambito comunale e limitatamente al tempo in cui sono in servizio.
    LA PREFETTURA PAGA – Alla fine, l’automobilista si vede annullare la multa.
    Non solo: la Prefettura paga le spese di lite della signora (attorno ai 2.000 euro). S’è trattato di un eccesso di zelo della vigilessa che, bloccata nel traffico nella sua vettura privata, aveva deciso di sanzionare il soprasso scorretto.
    QUESTIONE CONTROVERSA – Già la Cassazione (sentenza 5771/2008) s’era espressa in modo analogo, citando l’articolo 183 del Regolamento del Codice della strada: “Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12 del Codice, quando operano sulla strada, devono essere visibili a distanza mediante l’uso di appositi capi di vestiario o dell’uniforme”.
    È anche vero, però, che la questione non è mai stata chiarita del tutto, con una pronuncia definitiva a sezioni unite.

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