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Danno da vacanza rovinata…perchè prolungata!!! Corte di Cassazione Sentenza n. 7256/2012)
3 Luglio 2012
Stop ai pagamenti in contanti oltre i 1000 Euro!!
3 Luglio 2012
Published by Carlo on 3 Luglio 2012
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    L’art.659 del Codice Penale così recita:
    “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone […] è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309. Per la suprema Corte però, finché i rumori restano all’interno delle mura condominiali, non si concretizza la fattispecie prevista da tale norma. La decisione è della prima sezione penale della corte (sentenza n. 25225/2012) e riguarda il caso di tre condomini che in primo grado erano stati condannati per la loro cattiva abitudine di urlare per le scale, sbattere con violenza le porte, e fare rumore sbattendo tavoli e sedie sul pavimento. I condomini rumorosi hanno impugnato la condanna e, diinanzi alla suprema Corte, hanno obiettato che i rumori, essendo rimasti all’interno delle mura condominiali, non avevano turbato la quiete pubblica intesa come collettività indistinta. Una tesi che ha fatto breccia nei giudici della Corte che hanno così annullato la sentenza evidenziando che gli unici danneggiati dai rumori molesti sono stati cinque condomini che occupavano la palazzina e che tali rumori non si sono propagati all’esterno

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