Costituisce ragione ostativa all’applicazione dell’affidamento condiviso l’essere uno dei genitori affetto da problemi di depressione legati all’uso di sostanze alcoliche, considerato che tale condizione patologica comporta, fino a che non sia definitivamente superata, una carenza sul piano genitoriale, consistente nell’evidente anteposizione delle proprie esigenze personali (di riabilitazione psicofisica) rispetto ai bisogni dei figli di una presenza genitoriale nel pieno delle proprie funzioni.
Corte d’appello di Brescia, sentenza 18 novembre 2011.