La cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali determina l’immediata estinzione della stessa, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici a essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore dell’articolo 4 del Dlgs 17 gennaio 2003 n.6, che, modificando l’articolo 2495, comma 2, del Cc, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione.
Non avendo, tale disposizione, efficacia retroattiva, per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l’estinzione opera solo a partire dalla predetta data.
Corte d’appello di Roma, sezione III, sentenza 18 aprile 2012 n.2098