L’Art. 325 del codice di procedura civile indica quelli che sono i termini per proporre le impugnazioni e decorsi i quali la sentenza passa in giudicato.
In base a questa norma il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all’art. 404, secondo comma, e’ di trenta giorni.
Mentre il termine per presentare ricorso per cassazione è di sessanta giorni.
Questi termini decorrono dalla data di notifica della sentenza (tranne che per alcuni casi come la revocazione o l’opposizione di terzo. In questi casi l’art. 236 cpc dispone che per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, il termine decorre dal giorno in cui e’ stato scoperto il dolo o la falsita’ o la collusione o e’ stato recuperato il documento o e’ passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell’art. 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.
Può accadere però che la sentenza non venga notificata e in tal caso per evitare ch eresti sempre aperto il termine per impugnazione il codice prevede che “l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Questa disposizione non si applica però quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita’ della citazione o della notificazione di essa, e per nullita’ della notificazione degli atti di cui all’art. 292.