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L’usucapione
9 Luglio 2012
Cassazione: commette illecito la PA che pubblica un provvedimento con dati sensibili del lavoratore
10 Luglio 2012
Published by Carlo on 10 Luglio 2012
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  • Risarcimento danni
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    Chi subisce un furto di un auto usata e scopre che l’auto era già stata a sua volta rubata, può ottenere un risarcimento del danno solo in misura ridotta dovendosi tenere conto del deprezzamento del bene dal momento dell’acquisto al momento del sequestro disposto quando è stata scoperta la provenienza furtiva. Insomma pur avendo acquistato in buona fede ed avendo perso l’auto non potrà chiedere di ottenere l’intero prezzo che ha pagato al momento dell’acquisto. Il chiarimento arriva dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 2366, depositata il 17 febbraio 2012) che ha confermato un precedente orientamento giurisprudenziale.
    La Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che nell’ipotesi di acquisto di veicolo usato, ove il proprietario apprenda dalle autorità di polizia della provenienza furtiva del bene dopo averne a sua volta subito il furto, stabilisce il risarcimento del danno tenendo conto del deprezzamento subito dal veicolo a partire dall’acquisto a titolo di veicolo usato e, dunque, facendo riferimento al valore commerciale alla data in cui il compratore subisce l’evizione della cosa, vista la restituzione del bene al legittimo proprietario.
    Nelle 20 pagine di motivazione i giudici di legittimità, rigettando la tesi del compratore (che aveva invece sostenuto che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità della compravendita, per recuperare l’intero corrispettivo versato), per legittimare il risarcimento del danno commisurato al deprezzamento del bene, (quindi tenendo conto del deprezzamento del bene dall’acquisto fino al sequestro, una volta scoperta la provenienza furtiva dell’auto, quando l’acquirente ne subisce l’evizione), hanno fatto riferimento all’art. 1479: “Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto se, quando l’ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà.
    Il venditore è tenuto a restituire all’acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall’ammontare suddetto si deve detrarre l’utile che il compratore ne ha ricavato. Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie”.

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