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Cassazione: furto di auto usata a sua volta rubata. Va comunque risarcito il danno
10 Luglio 2012
DL 78/2010, art. 31 – Compensazione dei crediti erariali
11 Luglio 2012
Published by Carlo on 10 Luglio 2012
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    La pubblica amministrazione commette illecito se nel pubblicare un provvedimento sull’Albo Pretorio rende noti sensibili di un proprio dipendente eccedendo le finalità pubbliche da soddisfare.
    Secondo la Cassazione, infatti, in questo modo viene violato il principio di pertinenza e di non eccedenza del trattamento dei dati personali (D.lsg 30.06.2003, n. 196, art. 11, cd. codice della privacy).
    Il chiarimento arriva dalla prima sezione civile della Corte (sentenza n. 2034/2012) che ha convalidato una condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di un dipendente comunale il cui stato di salute era stato reso noto attraverso la pubblicazione di un provvedimento.
    La divulgazione era stata realizzata in violazione delle disposizioni riguardanti il trattamento di dati personali, provocando concretamente disagio, imbarazzo e preoccupazione nel lavoratore. La PA aveva infatti pubblicato un provvedimento amministrativo di diniego del riconoscimento della causa di servizio ma in quel provvedimento emergeva anche lo stato di salute del lavoratore con tanto di diagnosi. Insomma chiunque avrebbe potuto conoscere il suo stato di salute e per questo secondo i giudici di merito c’era stata violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali.
    La pubblica amministrazione è stata così condannata a risarcire il danno non patrimoniale derivante dall’imbarazzo dal disagio creato nel dipendente che non poteva peraltro sapere quante quali persone avrebbero potuto conoscere il suo stato di salute.

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