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Cassazione: commette illecito la PA che pubblica un provvedimento con dati sensibili del lavoratore
10 Luglio 2012
Risarcimento danni per divulgazione dati sensibili – Cassazione Civile – Sentenza 26 giugno 2012 , n. 10647
11 Luglio 2012
Published by Carlo on 11 Luglio 2012
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    In base all’articolo 31 del Dl 78/2010, dal 1° gennaio di quest’anno “la compensazione dei crediti … relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto…si applica la sanzione del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato …”.

    Per cui, a chi ha dei debiti iscritti a ruolo già scaduti (cioè per i quali siano già decorsi 60 giorni dalla notifica della relativa cartella) di importo superiore ai 1.500 €, è preclusa la possibilità di effettuare compensazioni con altri debiti erariali se prima non regolarizza la propria posizione con l’erario.
    Va evidenziato che l’operatività della disposizione in esame è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e nonriguarda le altre imposte quali, ad esempio, i tributi locali, i contributi previdenziali, ecc.

    Dopo la pubblicazione in G.U. del decreto con le modalità attuative, l’Agenzia vara il codice tributo ad hoc

    RUOL è il codice tributo – istituito dalla risoluzione n. 18/E del 21 febbraio – per compensare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali (vi rientrano anche l’Irap e le addizionali alle imposte dirette) con crediti relativi alle stesse imposte.L’operazione va effettuata utilizzando il modello “F24 Accise”, disponibile esclusivamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il codice va esposto nella sezione “Accise/monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Nel campo “ente” deve essere indicata la lettera “R”, in “prov” va riportata la sigla della provincia di competenza dell’agente di riscossione che ha in carico il debito, mentre non devono essere valorizzati i campi “codice identificativo”, “mese” e “anno di riferimento”.

    Diventano pertanto pienamente operative le disposizioni contenute nell’articolo 31 del decreto legge 78/2010, che, da un lato, ha sancito il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato), e, dall’altro, ha introdotto la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

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    Carlo
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