L’argomento attuale, è preso in considerazione dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, cui è sottoposta la valutazione della legittimità di un diniego di erogazione di sussidi a favore dei soggetti in stato di disoccupazione e in precarie condizioni economiche, chiarisce che la valutazione dello stato di disoccupazione non può tenere conto dei periodi di sospensione dello stato di disoccupazione cagionati dallo svolgimento di attività lavorative a tempo determinato.
Sul punto invero, l’articolo 4 del D.Lgs 21 aprile 2000 n.181, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 19 dicembre 2002 n. 297, prevede che “le regioni stabiliscono i criteri per l’adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi: … d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani”.
La definizione dello stato di disoccupazione non può pertanto prescindere dal puntuale dato normativo richiamato.
Ne consegue che, ai fini del calcolo del periodo di permanenza nello stato di disoccupazione, non può tenersi conto degli eventuali periodi di sospensione concomitanti con lo svolgimento di lavori temporanei di durata non superiore a otto mesi.
In altre parole, non può essere preso in considerazione il solo dato storico rappresentato dall’ingresso nello stato di disoccupazione, ma dall’arco temporale complessivamente decorso da tale momento andrà detratta la durata dei periodi di sospensione.
T.A.R. Piemonte – Torino – Sentenza 29 settembre 2011 , n. 1017