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Condanna per bancarotta ed applicazione pene accessorie: irragionevole?
12 Luglio 2012
Infortuni su lavoro e Inail: presupposti per l’esercizio del diritto di surroga
12 Luglio 2012
Published by Carlo on 12 Luglio 2012
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  • Diritto del Lavoro
  • Risarcimento danni
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    Già di per sè recarsi al lavoro tutte le mattine non è proprio idilliaco, se poi ci si mette anche l’intoppo sgradevole di uno scippo, ecco che la giornata sarà rovinata per sempre.
    Edi peggio ci potrebbe essere solo un capo sadico, che ci facciascontare pure la pena di un eventuale ritardo con compiti insulsi eingrati.Per fortuna la Cassazione ha difeso una povera impiegatache aveva subito proprio uno scippo, riportando lesioni varie, e siera vista negare un qualsiasi tipo di indennizzo assicurativo;indennizzo che dovrebbe coprire appunto gli incidenti nel tragittocasa- lavoro, e viceversa.
    La lavoratrice di Perugia, ElsaB. sia in primo sia in secondo grado, si era vista negare un rimborsoperché “il fatto doloso di un’altra persona aveva interrotto ilnesso causale fra la ripetitivita’ necessaria del percorsocasa-ufficio e gli eventi negativi connessi”.
    Insomma colpadella lavoratrice l’aver spezzato la noiosa routine del tragitto,forse perché aveva azzardato il portare una borsa a tracolla e osareindossare dei tacchi, che le hanno fatto perdere l’equilibrio eriportare così abrasioni e, chissà, anche una fratturina. Eh, beh,cara sig.ra Elsa B. chi vuole bella apparire molto deve soffrire, lodice un detto.
    Per fortuna la sezione Lavoro della Cassazione,sentenza 15545, ha finalmente accolto la tesi difensiva dellalavoratrice. La Suprema Corte ha così sottolineato che “e’indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore “in itinere”ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici,indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, atteso che ilrischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi allavoro e’ protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto,allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite delrischio elettivo”.
    Quindi nel recarsi al lavoro èammesso che ci possano essere delle “distrazioni” nonpreviste, e nemmeno troppo gradite, per cui sia prevista la coperturaassicurativa. Ed evitato naturalmente qualsiasi forma diripercussione lavorativa. Elsa B. attende intanto che la Corted’appello di Ancona ne riesamini il caso.

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    Carlo
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