Per l’esercizio del diritto di surroga da parte dell’ Inail è sufficiente la mera comunicazione al terzo responsabile della volontà di esercitare tale diritto?
Con la pronuncia oggi in rassegna la Cassazione ha risposto negativamente al quesito di cui sopra. Invero, i Giudici hanno avuto cura di osservare che, in materia di infortuni sul lavoro, il diritto di surrogazione dell’assicuratore è regolato esclusivamente dall’art. 1916 cod. civ., a norma del quale solo l’assicuratore che abbia pagato l’indennità è surrogato nei diritti del danneggiato verso i terzi responsabili, non essendo sufficiente la mera comunicazione dell’intenzione di proporre la relativa azione, ed è surrogato a seguito di comunicazione indirizzata all’assicurato e non al terzo responsabile. In altri termini, gli Ermellini hanno ritenuto non condivisibile l’orientamento, invocato nel caso di specie dal ricorrente, secondo cui l’esercizio da parte dell’Inail del diritto di surroga nei confronti del responsabile del danno configurerebbe una peculiare forma di successione a titolo particolare nel credito del danneggiato, credito che si trasferisce all’istituto previdenziale, per la quota corrispondente all’ammontare dell’indennizzo assicurativo corrisposto al danneggiato e che per tale effetto sarebbe sufficiente la mera comunicazione al terzo responsabile della volontà di esercitare il diritto di surroga.
Invero, osservano gli Ermellini, la giurisprudenza sopra citata e fatta valere dal ricorrente si riferirebbe esclusivamente ai casi in cui l’azione in surrogazione sia esercitata in relazione ai danni conseguiti ad incidenti stradali, cioè a fattispecie in relazione alle quali il diritto di surrogazione dell’assicuratore è regolato dall’art. 28, Legge 24 dicembre 1969 n. 990 che, introducendo eccezione ai principi di cui all’art. 1916 cod. civ., attribuisce all’ente gestore dell’assicurazione sociale il diritto di ottenere direttamente dall’assicuratore del responsabile il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato, sempre che non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato.
Ma tali peculiari disposizioni, in forza delle quali si è formato l’orientamento giurisprudenziale citato dal ricorrente, secondo cui è sufficiente la mera dichiarazione scritta con cui l’ente comunichi al responsabile di voler esercitare il diritto di surroga per determinare il subingresso nel diritto di credito in termini opponibili al debitore, trovano applicazione, conclude il Collegio, solo in terra di responsabilità civile automobilistica.
Cassazione Civile – Sentenza 25 giugno 2012 , n. 10649